Organo di garanzia

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA D’ISTITUTO

VISTO il D.P.R 235 del 21 novembre 2007, recante “Modifiche al D.P.R. 249 – 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti”.

VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008.

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia presente nell’Istituto comprensivo “Ardea II” di Ardea.

Art. 1. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola.

 Art. 2. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

   Dirigente scolastico, che lo presiede;

   n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;

   n. 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante.

 Art. 3. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

 Art. 4. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

 Art. 5. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all’Organo di Garanzia entro dieci giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare.

 Art. 6. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori.

 Art. 7. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O. G. anche con un solo giorno di anticipo.

 Art.8. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell’Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

 Art. 9. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

 Art. 10. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

 Art.11. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art. 12. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui e venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.

 Art. 13. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

 Art. 14. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata.

Art. 15. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.

Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia ha efficacia immediata all’interno dell’Istituto comprensivo “Ardea II” di Ardea e viene immediatamente pubblicato all’Albo online della scuola.

Ultimo aggiornamento

13 Novembre 2022, 08:13