Accesso agli atti amministrativi

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI  AMMINISTRATIVI

I.C. ARDEA II

Approvato all’ unanimità con delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 03/12 2014

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

 IL CONSIGLIO D’ISITUTO

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche e integrazioni, con  particolare riferimento agli articoli 22, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/ 27720/ 928/46 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito al rilascio di copie di documenti amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 29 ottobre 1996, n. 603, contenente il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’articolo 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento · amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 59 e 60;

VISTO  il decreto legislativo n. 82/2005, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

VISTO il D. P. R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, l’articolo 1 , comma 2, che demanda alle Amministrazioni l’adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso; .

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO  il decreto legislativo n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE le circolari del MIUR n. 278/92; 163/93 e 94/94;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 37 del 13 Dicembre 2012 dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), “Provvedimento per la determinazione dei costi correlati al rilascio delle copie della documentazione richiesta a seguito di formale procedura di accesso agli atti”.

RITENUTO opportuno dettare disposizioni organizzative volte a disciplinare le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici dell’Istituto;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 ART. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2008, n. 184.

Art. 2 – Diritto di accesso: definizione
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso.

Art. 3 – Soggetto interessato
Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo.

Art.4 – Atti e provvedimenti ammessi
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituto. L’Istituto non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso
Ai sensi di quanto descritto al precedente art. 2 è consentito l’accesso a tutti gli atti ed ai provvedimenti amministrativi formati dall’Istituto scolastico o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Art.5 – Contro interessati
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza
Qualora l’Istituto, dovesse individuare soggetti contro interessati è tenuto a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione).
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine l’Istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede in merito alla valutazione della richiesta.

ART. 6 – Atti sottratti all’accesso
Non è ammesso l’accesso ai provvedimenti riguardanti:

    1. i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi;
    2. i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni;
    3. accertamenti medico-legali e relative documentazioni;
    4. pareri legali richiesti dall’Amministrazione;
    5. i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
    6. gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS;
    7. i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
    8. atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
    9. corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentita dal mittente o dal destinatario;
    10. atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, atti istruttori, ecc,).

 ART. 7 – Consultabilità degli atti depositati in archivio
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 3  settembre 1963 n.1409, che disciplina la consultabilità degli archivi delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

 Art. 8 – Modalità di accesso: definizione
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di accesso.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro interessati.
Si ha l’accesso formale nei seguenti casi:

      1. quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati;
      2.  quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
      3. quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.

ART. 9 – Motivi della domanda
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e specificare l’interesse personale, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Per ottenere l’accesso ad un determinato atto/documento occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità, a meno che egli non sia personalmente conosciuto dal funzionario preposto all’ufficio ove è depositato l’atto richiesto in visione.

 Art. 10 – Accesso informale
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale e consegna dell’attestazione del  versamento del diritto di ricerca all’ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di contro interessati. La valutazione se ammettere o meno l’accesso in via informale spetta al responsabile dell’ufficio.
Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve

      1.  indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione
      2. specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
      3. dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato;

Nel caso in cui il preposto all’Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l’accoglimento della domanda dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico.

 Art. 11 –Accesso formale:
Ove sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull’interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all’esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato al presente Regolamento. La richiesta, sottoscritta dall’interessato può essere:

      1. consegnata personalmente all’ufficio che ha formato l’atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente;
      2. inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica  Certificata (PEC), all’indirizzo della posta certificata dell’Istituto RMIC8DA006@pec.istruzione.it

La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente (con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta corretta.
Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio del diritto di accesso.

 Art. 12 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido documento di identificazione.
Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, oltre al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte di rappresentanza legale) il titolo idonei che attesti il potere rappresentativo è costituito da un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione deve essere autenticata a norma dell’art. 20 della Legge 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Accoglimento della richiesta di accesso . Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in visione, o comunque alterati in nessun modo.
L’atto di rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato. L’atto che dispone il differimento all’accesso ne indica la durata.
Tenuto conto della tutela della riservatezza dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso tutti i documenti di cui al precedente art. 6.
Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti:

      1. i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
      2. gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna alla classe, nei tempi stabiliti;
      3. i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa;
      4. i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione sommativa;
      5. gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all’aggiudicazione definitiva.

 Art. 14 – Rilascio copie
Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie dal documento dichiarato accessibile.
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo ai sensi di legge .
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato all’art. 16.
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.

ART. 15 -Determinazione tariffe riproduzione atti
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti sono determinate e aggiornate con deliberazione del Consiglio di Istituto in base dei seguenti criteri:

      1. Costo carta in bianco;
      2. Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;
      3. Diritti di ricerca di archivio.

 Art. 16 – Diritto di ricerca. Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica.
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:

Tariffe del Diritto di Ricerca:

Documenti recenti (max 1 anno dall’emanazione) €    5,00
Documenti  non recenti €   10,00

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l’accesso.

Costi di Riproduzione di atti e documenti:

Formato Costo per ogni foglio
Formato A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,25
Formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati di altrisoggetti € 0.50
Formato A3  per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti € 0,50
Formato A3  per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti € 1,00

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso e sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 3,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l’Istituto).
Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82 e successive modifiche e integrazioni):
-Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€ 16,00 anno 2014).
-Copie conformi all’originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico documento o per documento costituito da 4 pagine singole.
All’art.5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo.
Il foglio si intende composto da quattro facciate, sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale;  per  pagina si intende una facciata; per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico del contribuente. (art.8 DPR 642/72, così come sostituito dall’art.8 del DPR 955/82).
 La consegna dei documenti è subordinata alla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l’interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l’accesso.
 Il pagamento è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n, 1010699948, intestato a Istituto comprensivo “Ardea II”  – , indicandovi la causale.

 ART. 17 – Comunicazione al richiedente – Termine per il rilascio delle copie
Dell’accoglimento della richiesta formale o del rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione all’interessato a mezzo notifica o raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro 10 giorni dall’arrivo al protocollo.
La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissati per l’accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente Scolastico, un altro giorno e l’orario entro i 15 giorni successivi.
Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OO. CC. che devono essere rilasciate entro15 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale.
Per il rilascio di copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui all’art.11.

ART.18 – Prescrizione e divieti nel corso della visione
L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente, da solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla presenza del funzionario addetto. E’ vietato:
-Portare il provvedimento fuori dall’ ufficio anche se temporaneamente;
-Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti dati in visione;
-Fare segni particolari, cancellature, manomissioni.

 ART.19 – Decadenza dell’autorizzazione
Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. precedente, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame.

ART.20 – Responsabilità a carico dei richiedenti
I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, sono responsabili e rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare all’Istituto per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato.
La sottoscrizione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’art.351 del C.P.

ART.21 – Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può rifiutare l’accesso ad un determinato documento, oltre nei casi previsti dal presente regolamento, quando sia manifestamente evidente che l’esame è diretto a turbare l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un carattere persecutorio.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto può disporre per la revoca dell’autorizzazione all’esame quando l’istante contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ART.22 – Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti
L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto.

 ART.23 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato in data 03/12/2014 entra in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo ed è pubblicato sul sito web www.icardea2.edu.it insieme alla relativa modulistica.

F.to IL SEGRETARIO del C. d. I.
Ins. Maria Pia Portantieri

F.to IL PRESIDENTE del C. d. I
Sig.ra Sara Cavicchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Laura Lamanna)

Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2019, 19:49